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Statuto
"ATTO COSTITUTIVO CON ALLEGATO STATUTO" 4 aprile 1974

A.N.C.U.P.M.
Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale, costituita il 4 aprile 1974

STATUTO

TITOLO I
Caratteristiche dell'Associazione - Denominazione - Durata - Finalità - Categorie dei Soci

Art. 1 - Costituzione - Sede – Durata e Organi dell'Associazione

  1. È costituita in Italia, con sede nella città di residenza del Segretario Generale, un'Associazione civile, denominata Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.).
  2. L'Associazione, costituita a tempo illimitato, è apartitica e non ha scopi di lucro.
  3. L'Associazione è strutturata in Organi nazionali e Delegazioni regionali, queste ultime dotate di autonomia operativa e finanziaria per il conseguimento degli scopi sociali.
  4. L'anno sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Scopi sociali

  1. L'Associazione ha i seguenti scopi principali:
    1. organizza incontri tra Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale con eventuali pre incontri a carattere regionale, onde studiare problemi organizzativi e tecnico-professionali dei Corpi stessi;
    2. cura le relazioni con le autorità centrali, regionali, provinciali e comunali, onde esporre preventivamente e consapevolmente punti di vista, argomenti e richieste, relative ai problemi ed alle necessità tecniche, professionali e sociali dei Corpi di Polizia Municipale;
    3. cura l’istituzione ed il funzionamento di Scuole di preparazione e di aggiornamento per gli addetti ai Corpi;
    4. tutela in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e gli interessi morali, giuridici, economici e sindacali della categoria;
    5. fornisce pareri, anche tramite esperti estranei all'Associazione, per questioni di interesse generale e di particolare importanza relativi a problemi della categoria;
    6. assiste e tutela i propri soci per questioni inerenti le loro funzioni, anche mediante eventuale costituzione in giudizio;
    7. determina, con la preparazione professionale dei propri associati, il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale degli Enti di appartenenza;
    8. contribuisce, attraverso corsi di formazione, alla preparazione ed aggiornamento professionale dei Comandanti, Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché alla preparazione per aspiranti Comandanti, Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale.
  2. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove e favorisce iniziative varie e compie tutte le attività necessarie e comunque connesse o conseguenti agli scopi sociali.

 Art. 3 - Soci e categorie di Soci

  1. Possono far parte dell'Associazione:
    1.  i Comandanti dei Corpi e servizi di Polizia Municipale, con qualsiasi qualifica funzionale d'inquadramento;
    2. i dirigenti, gli ufficiali e gli altri addetti al coordinamento e controllo dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale, con qualifica funzionale d'inquadramento non inferiore alla VII, ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ovvero alla qualifica a quest'ultima corrispondente, risultante dal vigente contratto collettivo di lavoro;
    3. i comandanti dei Corpi e i Responsabili del servizio di Polizia Municipale assunti con incarico a tempo determinato, limitatamente al periodo in cui rivestono la carica;
    4. il personale di cui ai punti a) e b), in quiescenza;
  2. L'ammissione avviene con l'accettazione della domanda da parte della Delegazione regionale competente e con il pagamento della quota associativa;
  3. Le categorie dei Soci sono:
    1. ordinari: coloro che rivestono una delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo;
    2. onorari: amministratori statali, regionali, provinciali e comunali, o loro funzionari amministrativi, che abbiano reso all'Associazione particolari servizi e ne sostengano l'opera, conferendole prestigio con la loro personalità e collaborando nelle opere da essa svolte. La loro nomina viene deliberata dal consiglio nazionale, i cui componenti potranno essere interpellati anche per lettera;
    3. sostenitori: possono essere persone fisiche o giuridiche, senza diritto di voto.

Art. 4 - Perdita della qualifica di Socio

  1. La qualifica di Socio si perde:
    1. per dimissioni. Queste debbono essere presentate, per iscritto, alla Delegazione regionale di appartenenza e decorrono dal giorno della presentazione, fatta salva ed impregiudicata la quota sociale per l'anno in corso;
    2. per decadenza:

                   b1) quando il Socio non ricopra più le posizioni di cui all'art.3, comma1, o non provveda al
                         pagamento  della  quota sociale entro il termine stabilito. L'Associazione si riserva ogni azione
                         legale per l'eventuale recupero di spese sostenute o di crediti;
                 b2) quando il Socio svolga attività in conflitto con le finalità istituzionali dell’Associazione;

    1. per radiazione. Questa è pronunciata nei confronti dei Soci per gravi motivi o gravi violazioni alle norme dello Statuto, che danneggino materialmente o moralmente l'Associazione o producano dissidi o disordini al suo interno. Il Socio radiato potrà essere riammesso nell'Associazione, dopo tre anni, previa sua richiesta e successivo relativo accoglimento da parte dell'organo competente;
    2. per sospensione cautelare, disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta della Delegazione.
  1. Il socio decaduto può essere riammesso solo quando abbia adempiuto agli obblighi contratti verso l'Associazione, previo pagamento delle quote associative relative agli anni precedenti non corrisposte.
  2. La cessazione dell'appartenenza all'Associazione viene deliberata dal Comitato Direttivo per la decadenza e dal Consiglio Nazionale per la radiazione. In entrambi i casi deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e pubblicata sul Bollettino sociale.

Art. 5 - Doveri dei Soci

  1. Ogni Socio s'impegna ed ha il dovere di:
    1. rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni del Consiglio Nazionale;
    2. pagare, entro il 31 maggio di ogni anno, la quota sociale e rimborsare all'Associazione ogni somma dovuta;
    3. risarcire all'Associazione eventuali danni arrecati a materiali e a quanto di pertinenza sociale;
    4. non svolgere attività politica in seno all'Associazione;
    5. non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione;
    6. nel caso in cui assuma la carica di Presidente o di componente del Comitato direttivo, si impegna a non presentare la propria candidatura in occasione di elezioni politiche o amministrative per l'intera durata della carica. L'accettazione di candidature elettorali determina comunque la decadenza dalle cariche associative. L'assunzione di cariche dell'Associazione è incompatibile anche con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti politici o sindacati. La qualità di Socio è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o comportanti vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata segreta ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci, non abbia una sede legale o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento;
    7. restituire la tessera sociale in caso di dimissioni, decadenza o radiazione.
  2. Dal pagamento della quota sociale sono esentati i Soci di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3, mentre i Soci di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 pagano il 50% della quota sociale.

Art. 6 - Informazione ai Soci

  1. Lo Statuto sociale e il Regolamento sono pubblicati sul sito internet dell’associazione.
  2. Il Socio sarà tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo, dell'attività dell'Associazione e del Bilancio, attraverso il Bollettino, il sito web, la mail e la posta tradizione.
  3. I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali; questo è esercitato dall'anno successivo a quello di prima iscrizione. I Soci ordinari, nel 1^ anno d'iscrizione, hanno soltanto il diritto di voto nelle assemblee.

TITOLO II - Organi dell'Associazione
Art. 7 - Organi dell'Associazione

  1.  Sono organi dell'Associazione:
    1.  L'Assemblea dei Soci;
    2.  Il Consiglio Nazionale;
    3.  Il Comitato Direttivo;
    4.  Il Presidente;
    5.  Le Delegazioni regionali;
    6.  Il Collegio dei Revisori dei conti;
    7.  Il Collegio dei Probiviri.
    8.  E' organo dell'Associazione il Presidente onorario se, su proposta del Presidente, viene eletto dall'Assemblea.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e viene convocata ogni 3 anni in seduta ordinaria per:
    1.  discutere ed approvare le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
    2.  approvare i bilanci;
    3. ratificare le nomine dei componenti delle Delegazioni regionali;
    4. approvare eventuali modifiche allo Statuto sociale ed al Regolamento;
    5. stabilire l'importo della quota sociale per il triennio successivo;
    6. eleggere il Presidente e gli altri componenti il Comitato Direttivo;
    7. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
    8. eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri.
  2. L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
  3. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio nazionale, può eleggere un Presidente onorario, che partecipa di diritto alle riunioni degli organi collegiali.
  4. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Nazionale e dai Collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno per motivi di carattere statutario od altri di eccezionale importanza. Deve essere, altresì, convocata su domanda inoltrata al Presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto e l’istanza deve specificare i motivi per cui si richieda la convocazione.
  5. Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci vengono fatte, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data fissata dell’Assemblea stessa, a ciascun Socio, oppure, in alternativa, sempre nello stesso termine, sul sito Internet dell’Associazione, dal Comitato Direttivo a mezzo del Presidente.
  6. Nelle assemblee ciascun Socio potrà, al massimo rappresentare altri tre Soci, previa delega, da esibirsi alla Segreteria della riunione, prima che l'Assemblea abbia inizio.
  7. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci viene eletto dai presenti, all'inizio di essa, tra i Soci aventi diritto al voto.
  8. Il bilancio annuale, negli anni in cui non si riunisce l'Assemblea dei Soci, può essere sottoposto all'approvazione da parte dei Soci attraverso la pubblicazione sul Bollettino sociale, ed eventuali osservazioni o richieste di chiarimenti potranno venire indirizzate al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 - Consiglio Nazionale

  1.  Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è formato dai componenti del Comitato Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni regionali.
  2.  Il Consiglio Nazionale è organo consultivo del Comitato Direttivo; esso può esprimere proposte, anche di propria iniziativa, su ogni aspetto della vita e dell'attività associativa, delibera i provvedimenti relativi alla radiazione dei Soci e degli acquisti di beni mobili ed immobili, la cui spesa totale superi i cinquemila euro, nonché alla loro vendita.
  3. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Direttivo, può nominare una o più commissioni di studio, preposte al conseguimento dei fini sociali.
  4. Nomina i Soci Onorari dell'Associazione.
  5. Viene convocato almeno una volta all'anno o a richiesta di 1/3 delle Delegazioni, ed i suoi componenti possono essere interpellati per motivi di carattere urgente, anche a mezzo lettera a cura del Comitato Direttivo, per argomenti di notevole rilevanza.
  6. Qualora il Presidente della Delegazione non possa intervenire alla riunione del Consiglio, potrà delegare altro componente la Delegazione.

Art. 10 - Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto da:

      A) Presidente;
      B) Vice Presidente;
      C) Quattro Consiglieri Nazionali, di cui uno riservato al candidato alla carica di Presidente, che ha ricevuto il     secondo maggior numero di voti;
      D) Segretario Generale;
      E) Segretario Amministrativo;

  1. Il Comitato Direttivo provvede ad assegnare ad ognuno dei Consiglieri Nazionali le materie di competenza, con riferimento, in particolare, agli scopi statutari di cui all'art. 2. E' investito, inoltre, di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha la competenza per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Nazionale, salvo che non riguardino materia di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Nazionale. Decide in merito ai casi di cui al punto f dell'art. 2, segnalati dalle Delegazioni regionali. Il Comitato Direttivo delibera la decadenza dei Soci e ad esso è anche affidata la custodia e la gestione del patrimonio sociale.
  2. Si riunisce per iniziativa del Presidente, o a richiesta degli altri componenti, ogni qualvolta necessario.
  3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, per altra causa o per decesso del Presidente, si procede a nuove elezioni del Comitato Direttivo, entro centottanta giorni. Nel frattempo le funzioni sono svolte dal Vice Presidente e il Comitato Direttivo rimane in carica fino alle elezioni dei nuovi organi sociali.
  4. Il Presidente rappresenta l'Associazione legalmente, presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo.
  5. Vigila e regola l'andamento dell'Associazione, assistito, per la parte di competenza rispettiva, dal vice Presidente, dai Consiglieri Nazionali e dal Segretario Generale.
  6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza. Cura il coordinamento ed i rapporti con le Delegazioni regionali.
  7. I Consiglieri Nazionali curano, nell'ambito delle materie od incarichi a loro assegnati, l'assolvimento di tutte le attività sociali relative, interne ed esterne, riferendone al Presidente ed al Comitato Direttivo.
  8. Il Segretario Generale sovraintende a tutti i servizi dell'Associazione. Istruisce il lavoro che deve essere svolto dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo e dal Presidente. Predispone i lavori dell'Assemblea dei Soci.
  9. Il Segretario Generale, per l'espletamento delle sue funzioni, può essere affiancato da un vice Segretario, scelto tra i Soci, nominato dal Comitato Direttivo.
  10. Il Segretario amministrativo cura la diffusione delle informazioni e di materiale tra i Soci, anche ai sensi dell’art. 6.
  11. Come da direttive impartite dal Presidente e dal Comitato Direttivo, il Segretario amministrativo provvede alla gestione finanziaria, incaricandosi della riscossione delle entrate e della liquidazione delle spese, nonché della tenuta delle scritture sociali di cui all'art.16.

Art. 11 - Delegazioni regionali

  1. Le Delegazioni regionali hanno sede nella città di residenza del Presidente regionale e curano tutta l'attività dell'Associazione nel proprio ambito territoriale.
  2. Sono organi della Delegazione regionale:
    1. l'Assemblea dei Soci della Delegazione;
    2. il Comitato di Delegazione;
    3. il Presidente di Delegazione;
  3. Il Comitato di Delegazione è composto:
    1. dal Presidente della Delegazione;
    2. da un Vice Presidente;
    3. da un Segretario;
    4. da uno o più Consiglieri, secondo le esigenze organizzative delle delegazione stessa.
  4. Le cariche di cui al presente articolo sono attribuite, per elezioni, dall'Assemblea dei Soci della Delegazione e non sono compatibili con quelle di cui agli artt. 10, 12 e 13.
  5. Per il Presidente, si applicano le norme dell'art. 10,comma 4. Per le altre cariche provvede alla sostituzione l'Assemblea.
  6. L'Assemblea dei Soci delle Delegazioni regionali deve essere convocata almeno una volta l'anno.
  7. In caso di mancato adempimento di tale obbligo senza giustificato motivo ed in caso di ripetuta inosservanza dei compiti assegnati alle Delegazioni dal Comitato Direttivo, quest'ultimo propone al Consiglio Nazionale lo scioglimento degli organi sociali della Delegazione ed il commissariamento della stessa.
  8. Le delegazioni regionali potranno richiedere al Presidente Nazionale, con congruo anticipo e tramite il loro Presidente, un contributo per le spese da sostenere per attività od eventi relativi alle finalità istituzionali dell’Associazione, debitamente documentate, nella misura massima del 30% delle somme versate dai soci della Delegazione interessata nell’anno precedente. Tale contributo verrà autorizzato preventivamente, con provvedimento adottato, d’intesa, dal Presidente Nazionale, Segretario Generale e Segretario amministrativo.

Successivamente il Presidente della Delegazione invierà per la liquidazione, al Segretario amministrativo, e per conoscenza al Presidente Nazionale ed al Segretario Generale, la relativa documentazione.

Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono membri effettivi i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti e, supplenti, i due successivi.
  2. Il Presidente del Collegio viene eletto in seno al Collegio stesso.
  3. In caso di cessazione dall'incarico di un Revisore effettivo, subentra il supplente con il maggior numero di voti e se con il supplente non viene completato il Collegio, subentra il primo dei non eletti e, successivamente, gli altri candidati.
  4. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e relativi regolamenti ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio o del conto delle attività e delle passività, la risultanza dei libri e delle scritture contabili, nonché l'osservanza delle norme relative ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 2425 del codice civile. Accerta, almeno una volta l'anno, in concomitanza con la riunione del Consiglio Nazionale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione o ricevuti in pegno o cauzione o deposito dalla Segreteria amministrativa.

Art. 13 - Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri. Essi, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.
  2. Spetta al Consiglio dei Probiviri:
    1. Provvedere in materia disciplinare;
    2. Controllare la regolarità delle operazioni elettorali dell'Associazione, con obbligo di riferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.
  3. E' convocato dal suo Presidente quando sia ritenuto necessario e deve essere convocato in caso di richiesta di almeno due dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei voti. Esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Consiglio Nazionale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento. Il parere del Consiglio dei probiviri è vincolante solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.
  4. Il Consiglio Nazionale delibera le sanzioni, con la maggioranza dei 2/3.

Art. 14 - Sanzioni disciplinari

  1. I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro condotte siano contrarie alle finalità che l'Associazione si propone di raggiungere e quando dalla loro opera possa derivare un danno all’immagine della Polizia Municipale.
  2. Le sanzioni disciplinari sono:
    1. La censura, che viene adottata e comunicata al Socio dal Presidente dell'Associazione;
    2. La sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
    3. La radiazione, limitata a casi di eccezionale gravità. Questa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia stato destituito dalla Polizia Municipale o, comunque, abbia subito una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, con sentenza passata in giudicato.

Art. 15 - Durata delle cariche sociali

  1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, vengono rinnovate con le modalità fissate dagli artt. 8, 11,12 e 13 del presente Statuto e ad esse possono candidarsi anche i Soci per i quali sia in scadenza il precedente mandato. Qualora durante il mandato un componente del Comitato Direttivo cessi dall'incarico per decesso, dimissioni o per altra causa, vengono eletti alla stessa carica, dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, il vice Presidente e il Segretario generale nell'ambito del Direttivo, i Consiglieri e il Segretario amministrativo nell'ambito del Consiglio Nazionale.
  2. Possono accedere alle cariche sociali ed hanno diritto al voto i soli Soci ordinari.
  3. Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
  4. Il Socio, che ricopre una qualsiasi carica od incarico, avrà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

TITOLO III - Amministrazione e finanze
Art. 16 - Segretario Amministrativo

  1. Il Segretario Amministrativo tiene i seguenti libri sociali, numerati successivamente per ogni pagina firmata dal Presidente:
    1. libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione;
    2. libro degli inventari;
    3. libro dei Soci;
    4. libro delle adunanze.

Art. 17 - Entrate dell'Associazione

  1. Costituiscono entrate dell'Associazione:
    1. le quote associative;
    2. i contributi e le elargizioni da parte di enti, privati e Soci o proventi di attività consentite ai sensi della normativa vigente.
  2. L'ammontare della quota associativa è stabilita in sede di Assemblea dei Soci, per il triennio successivo;
  3. La quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci è riscossa dall’organo centrale mediante bollettino di CCP o altre forme di pagamento (es. addebito sullo stipendio).

 Art. 18 - Bilancio dell'Associazione

  1. Il bilancio dell'Associazione deve essere redatto con l’osservanza degli art. 2423 e seguenti del codice civile.
  2. Il bilancio dell'Associazione è distinto in:
    1. situazione patrimoniale;
    2. rendiconto di gestione.
  3. Esso è presentato all'approvazione dei Soci, accompagnato dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
  4. Non avendo l'Associazione fini di lucro, nei bilanci non potranno esservi utili da ripartire, ma soltanto eventuali eccedenze di entrate e di uscite di gestione, da riportare nell'esercizio dell'anno successivo.
  5. Il bilancio dell’Associazione viene pubblicato sul sito dell’Associazione entro 30 giorni dall’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Acquisto di beni

  1. Per tutti gli acquisti di beni immobili o mobili che superino la spesa globale di 5.000,00 (cinquemila) Euro, la decisione spetta al Consiglio Nazionale; parimenti per eventuali vendite.
  2. La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli inventari dell'Associazione. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 20 - Rinvio a norme del Codice Civile

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le norme vigenti del codice civile, ovvero le disposizioni di legge, in materia, comunque applicabili.

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Approvato dall'Assemblea costituente l'Associazione, riunitasi in Viareggio, il 4.3.1974 ed aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea dei Soci il 28.4.1979, il 24.4.1982, il 13.4.1985, il 20.4.1988, il 15.5.1991, il 5.5.1994, il 18.5.1995, l'8 maggio 2003 e, da ultimo, in Napoli il 28 giugno 2012.

 

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