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A.N.C.U.P.M. Regolamento per l'attuazione dello Statuto sociale Art. 1 (rif. Art. 3 dello Statuto) L’accettazione di Soci ordinari da parte del Comitato direttivo avviene con la presentazione della domanda, salvo diniego da esprimersi in occasione della prima riunione del Comitato successiva alla data di arrivo della domanda stessa al Segretario generale. Art. 2 - (rif. Art. 4 dello Statuto) Le dimissioni dei soci devono essere comunicate per iscritto dalle Delegazioni al Segretario generale ed al Segretario amministrativo. Art. 3 - (rif. Artt. 6 e 10 dello Statuto) Le candidature per le cariche sociali nazionali, anche se presentate a titolo personale, devono portare il visto, per presa visione, del Presidente della Delegazione di appartenenza del socio e devono pervenire al Segretario generale dell’Associazione almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. A tal fine farà fede l'avviso di ricevimento nel caso in cui vengano inviate tramite posta ovvero la data della mail. A cura del Segretario generale l’elenco delle candidature a lui pervenute deve essere affisso, prima delle elezioni, nella sala ove si svolge l’Assemblea. Art. 4 - (rif. Art. 9 dello Statuto) Le spese per la partecipazione dei Presidenti delle Delegazioni regionali o di loro delegati alle riunioni del Consiglio nazionale, vengono sostenute dalla Segreteria amministrativa. Art. 5 - (rif. Art. 10 dello Statuto) Ferme restando le competenze assegnate ai componenti il Comitato direttivo, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto sociale, possono essere loro assegnati, dallo stesso Comitato, particolari compiti o incarichi per lo svolgimento di attività sociali all'interno ed all'esterno dell’Associazione. Art. 6 - (rif. Art. 10 dello Statuto) I convegni, i seminari, le giornate di studio e le manifestazioni in genere, organizzate direttamente dall'Associazione o comunque con il patrocinio della stessa, devono essere autorizzate dalla Delegazione regionale competente se la manifestazione ha una rilevanza limitata al territorio della regione ovvero dal Comitato Direttivo se la manifestazione stessa ha rilevanza interregionale o nazionale. Art.7 - (rif. Artt. 11 e 15 dello Statuto) Nel caso in cui l'assemblea dei soci della Delegazione regionale non venga convocata almeno una volta l'anno, senza giustificato motivo, gli organi sociali vengono sciolti e la Delegazione stessa viene commissariata con decisione del Comitato Direttivo. Art. 8 - (rif. Art. 11 dello Statuto) Le spese delle Delegazioni regionali saranno rimborsate dalla Segreteria amministrativa nazionale nel limite massimo del 20% delle quote d'iscrizione dei rispettivi soci, su presentazione dei giustificativi. Spese eccedenti tale limite potranno essere rimborsate per iniziative particolari, preventivamente concordate con il Comitato direttivo. Art. 9 - (rif. Art. 12 dello Statuto) Il Collegio dei Revisori dei conti, salvo il caso di convocazione concomitante con il Consiglio nazionale, viene convocato dal suo Presidente previa intesa con il Segretario amministrativo nazionale. Art. 10 - (rif. Art. 15, dello Statuto) Gli incarichi di rappresentare l'Associazione in riunioni, congressi, convegni, giornate di studio, e simili, quando non sia necessaria o opportuna la presenza collegiale del Comitato direttivo, vengono assegnati dal Presidente nazionale possibilmente tenendo presenti le competenze in seno al Comitato direttivo. |
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