Assistenza Legale


IL RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

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10/12/2006
di Avv. Pierluigi Arigliani

I Corpi ed i Servizi di Polizia Municipale sono caratterizzati dall’essere nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente Comune strutture "squisitamente operative", peculiari ed atipiche il cui apparato è differenziato e qualificato rispetto agli altri Settori burocratici, atteso che gli addetti sono chiamati ad assolvere tre "funzioni" istituzionali di polizia locale e precisamente quella amministrativa, giudiziaria (quali ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) e di pubblica sicurezza (quali agenti di pubblica sicurezza) (cfr. art. 5, legge 65/1986).
Il contenuto indefettibile ed il conseguente significato proprio della specifica attività di polizia è quello di attività di vigilanza ai fini preventivi e repressivi, sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti dell’autorità, nonchè ai fini di prevenzione delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica.
La Polizia Municipale fornisce un contributo attivo, proficuo e incisivo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del decreto legge 13 maggio 1991, n.152 convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203 e nel rispetto della procedura prevista dall’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, ai piani coordinati di controllo del territorio in collaborazione con le forze di polizia per contrastare i fenomeni di microcriminalità e di devianza minorile in costante espansione, fonte di grave malessere e di allarme sociale.
Ulteriori rilevanti elementi di affinità con l’attività svolta dalle forze di polizia si rinvengono nelle funzioni "ausiliarie" di pubblica sicurezza esercitate dalla P.M. e nell’indennità di vigilanza percepita dagli addetti.
Con l’entrata in vigore della legge 65/1986, le funzioni di pubblica sicurezza svolte dalla Polizia Municipale, che precedentemente non erano annoverate tra le attribuzioni istituzionali dei Corpi di P.M. atteso che la qualifica di agente di pubblica sicurezza era conferita con decreto prefettizio (cfr. art. 18, R.D. 31 agosto 1907, n. 690 e art. 126, R.D. 12 febbraio 1911, n. 297), assumono valenza istituzionale e rientrano a pieno titolo nelle attribuzioni del Comune.
In via ordinaria, ai sensi dell’art. 5 della legge n.65/’86, il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e ausiliaria di pubblica sicurezza, prestando servizio armato secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.
In via straordinaria può compiere specifiche operazioni in collaborazione con le forze di polizia previo assenso e messa a disposizione del Sindaco che è garante della professionalità degli addetti al servizio (cfr. art. 3, legge 65/1986).
Il Ministero dell’Interno, con circolare n.3/87 nel riconoscere "il carattere innovativo alla normativa arrecata dall’art. 5 in materia di conferimento della funzione ausiliaria di pubblica sicurezza, dove l’aggettivo “ausiliaria" è in relazione alla funzione propria ed esclusiva dello Stato in materia di pubblica
sicurezza, rispetto alla quale il concorso dell’Ente Locale e, per esso, della Polizia Municipale, è collaborativo ed ausiliario, "ha riaffermato" la peculiarità del servizio di polizia municipale che, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, assume uno specifico ruolo a servizio delle comunità locali ma di grande rilievo anche per "l’ordine pubblico generale".
In materia di trattamento economico, il personale della P.M., alla stessa stregua del personale delle forze di polizia, è titolare di una specifica indennità detta di "vigilanza" nella misura stabilita dai contratti di lavoro, il cui aumento, per espresso disposto di legge, compete solo agli addetti cui sia attribuito l’effettivo esercizio di tutte le funzioni previste dall’art. 5 della legge medesima.
L’indennità di vigilanza trova la sua ratio nella natura e nei rischi connessi con lo specifico servizio non ricorrente per nessun altra area di attività comunale ed è equiparata, ai sensi dell’art. 10 della legge 65/1986 (l’art.10 della L.65/’86 è stato abrogato dall’art.73, Comma III, del D.Lgs.29/93, in quanto l’indennità di vigilanza viene oggi attribuita per effetto dei contratti di lavoro) a quella stabilita per il personale statale che svolge funzioni di polizia.
Quest’ultima invero è, ai sensi dell’art. 43, terzo comma della legge 1° aprile 1981, n.121, determinata in base "alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alle responsabilità e al rischio connessi con il servizio".
Sul punto la sentenza del TAR Lazio, Sezione II bis - Sentenza 3 luglio - 30 settembre 1997, n.1512 (confermata dal Consiglio di Stato, Sez.V, 12 agosto 1998 n.1261) in modo puntuale, rigoroso ed incontestabile afferma che l’attività di polizia, quale quella assolta dai Corpi e Servizi di Polizia Municipale, configura l’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio.
Non vi è dubbio alcuno che in questo momento storico, caratterizzato da una ipertrofica produzione legislativa che innova costantemente e significativamente le molteplici materie in cui quotidianamente deve confrontarsi e cimentarsi la P.M., si impone una organizzazione meditata, razionale e funzionale alle nuove e mutate esigenze istituzionali con la previsione di nuclei altamente specializzati che curino in particolare specifiche materie seguendo costantemente l’evolversi delle normative. Un siffatto modello organizzativo può essere realizzato solo attraverso una struttura valida e con personale idoneo a far fronte alle mutevoli esigenze. La recente evoluzione del quadro normativo recata dal D.L.vo 29/93, dalle Leggi Bassanini n.57/97, n.127/97, n.191/98, dal D.Lvo.112/98 sul decentramento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali e dal D.L.vo 279/99 che, nel modificare l’art.20 della legge 1.4.1981, statuisce la partecipazione “ope legis” nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza del Sindaco, ha ridisegnato un ruolo di primaria importanza della Polizia Locale sul versante della sicurezza urbana, concetto questo la cui portata è ben più ampia e
pregnante di quello di ordine pubblico e di sicurezza pubblica statuito dall’art.1, comma3, lett.l), L.59/97, materie che sono attribuite in via esclusiva allo Stato.

20/04/2012, Antonino De Caro
Nel caso di contratto part-time a 18 0re settimanali l'indennità di vigilanza spetta per intero?
27/01/2022, Antonino La Spina
Sono titolare di PO ricoprendo il ruolo di Comandante della Polizia Municipale. In merito all'indennità di PS chiedo se la stessa mi spetta. Grazie

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