Studi e Ricerche


A.N.A.C.-AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Palmi: Risposta ad un quesito posto dal collega Managò

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08/08/2014
di Magg. Francesco Managò-Comandante P.L. Palmi
Presidente Delegazione ANCUPM Calabria

A.N.A.C.-AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Riceviamo e pubblichiamo la nota del collega Francesco Managò di Palmi, il quale è riuscito ad ottenere riscontro ad un quesito posto tempo addietro all'A.N.A.C. e che trova risposta nell'orientamento n. 57 del 2014 nella pagina "Orientamenti - Anticorruzione" del sito istituzionale www.anticorruzione.it.



Dopo una battaglia portata avanti dal novembre 2013, si è oggi ottenuto un risultato importantissimo per l'intera categoria dei Comandanti di Polizia Locale. Lo scrivente, al quale era stata attribuita anche la responsabilità del S.U.A.P. e delle Società Partecipate, aveva rappresentato all'Amminitrazione Comunale che l'incarico priincipale di Comandante della P.L. era assolutamente incompatibile con altri incarichi all'interno dell'ente, in quanto si configurava un conflitto di interessi funzionale dando origine ad una figura ibrida di controllore - controllato. Non ottenendo risposte dall'A.C. ma neanche dall'O.I.V., come accade in molti Comuni italiani nei quali i Comandanti si ritrovano anche a dirigere il Settore Ambiente o il S.U.A.P. o altri Settori, lo scrivente interessava l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con la quale avviava uno scambio epistolare e un confronto giuridico. All'A.N.A.C. lo scrivente rappresentava che la figura professionale del personale della Polizia Locale esclude l’intercambiabilità, ne’ lo stesso può essere adibito ad altri compiti se non a quelli espressamente indicati nella legge n.65/86, senza contare che l’accavallamento della duplice funzione di vigilanza e di svolgimento di pratiche amministrative nell’interesse e per conto di privati realizza l’attività anomala del controllore controllato, che giurisprudenza consolidata evidenzia come illegittima. L’attività di polizia amministrativa in genere e quella particolare assegnata alla Polizia Locale è preposta alla tutela di determinati interessi o beni sociali ed esercita un compito di garanzia strumentale prendendo il nome dalla materia di cui si occupa (polizia edilizia, polizia commerciale …..) e non gestisce, come in qualsiasi moderno stato di diritto, potere in senso proprio (rilascio di concessioni, autorizzazioni ecc.). La normativa di riferimento legge n. 65/86, lex specialis, è stata fatta salva dalle norme di modifica del comparto del personale degli EE.LL., art. 73 del D.Lgs n. 29/93 e successivamente art. 70 D.Lgs n. 165/01. La citata normativa speciale, all’art. 9, riconosce al Comandante del Corpo quella specificità e quella autonomia che sono gli elementi di peculiarità e di atipicità che lo contraddistinguono dagli altri responsabili delle massime strutture dell’Ente, perchè la Polizia Locale non è materia di esclusiva pertinenza dell’autonomia comunale, ma è chiamata a svolgere un ruolo polifunzionale che si esplica nell’esercizio di una pubblica funzione e non di un pubblico servizio (TAR Lazio Sez. II bis, Sent. 3.7 – 30.9.1997 n. 1512) rivolto alla comunità locale ed a quella nazionale, rispondendo a diverse autorità. Lo scrivente ribadiva che la pubblica funzione, infungibile, che è chiamato a svolgere dalla lex specialis 65/1986, è quella di Comandante della Polizia locale, che si ritiene non sia cumulabile con altre cariche all’interno dell’ente, proprio per la sua peculiarità e, soprattutto, alla luce delle recenti normative che vietano categoricamente situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi nello svolgimento delle proprie attribuzioni. In ragione delle problematiche espresse sulla cumulabilità degli incarichi di Responsabile S.U.A.P. e Società Partecipate con quello di Comandante della Polizia Locale, si chiedeva pertanto all'A.N.A.C. di voler esprimere un autorevole parere.
Oggi quel parere è arrivato allo scrivente (indirizzato al Comandante della Polizia Locale di Palmi) dalla Segretaria dell'A.N.A.C. e rinvia alla sezione Ordientamenti in materia di anticorruzione del sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al link: http://www.anticorruzione.it/?p=13544
L'Autorità stabilisce che "Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale". Questa risposta è una tappa storica per la categoria ed un passo avanti verso il riconoscimento della peculiarità ed infungibilità della figura dei Comandanti che devono fare soltanto i Comandanti!!!!


"funzioni svolte dal Comandante della Polizia locale – provvedimenti concessori e autorizzatori – svolgimento di funzioni di responsabilità – impossibilità – conflitto di interessi – sussistenza".
Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia locale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori o concessori oggetto di attività di controllo in virtù della sua principale qualifica, sussistendo un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale.

Pdf A.N.A.C. Risoluzione 57/2014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

09/08/2014, Alfonso Castellone
Grande Manago'. Ora come associazione occorre spingere xche' anche le regioni intervengano nelle situazioni di criticità 'invitando' i Sindaci al rispetto della norma nell'assegnazione degli incarichi! Facciamo girare il parere dell ANAC!!!
24/10/2014, Bossi Monica
Sono Comandante in un Comune con poco meno di 5000 abitanti e, seppure condivida il parere dal punto di vista strettamente giuridico nutro delle perplessità sul futuro ruolo dei comandanti nei piccoli comuni. Il mio timore è quello che non avendo più la competenza a rilasciare autorizzazioni ed in particolare il settore suap/commercio ci vengano affidati altri settori ove le autorizzazioni non vengono rilasciate, ad es. anagrafe (funzione certificatrice), servizi sociali e istruzione,.... In sostanza o si arriverà, con unioni e convenzioni, a creare Comandi di più grandi dimensioni all'interno delle quali la figura del Comandante troverà una sua precisa e piena/completa collocazione in termini di carico di lavoro o si rischia l'attribuzione di altri servizi che proprio nulla hanno a che vedere con tale figura.
23/01/2015, Emilio Dell'aquila
Premetto che sin dall'entrata in vigore del dpr n. 616/77 ho sempre curato, seppure dipendente del Corpo di P.M., tutte le materie delegate da detta normativa, compreso il rilascio delle Autorizzazioni di Polizia (già rilasciate dalle Questure e dalle Prefetture, benché addette anch'esse alla vigilanza) ed in seguito dal 2002 sono divenuto anche titolare della posizione organizzativa del Settore Attività Produttive e Suap oltre che a quello della Polizia Municipale. In detti anni non sono mai incorso in alcun problema di "incompatibilità". Posso affermare, invece, che l'affidamento della responsabilità anche del Settore Attività Produttive, agevolava moltissimo il compito della vigilanza, atteso che le aperture delle attività abusive venivano immediatamente individuate ed i servizi offerti alle aziende sono risultate sempre esaustive. Molto sommessamente, devo rilevare, che l'ANAC sia stata un pò frettolosa nell'emettere l'orientamento in questione (n. 53/14), in quanto non solo non ha tenuto conto della assenza delle professionalità nei piccoli comuni che ora sono in difficoltà ad affidare le responsabilità in questione ad altri funzionari, ma soprattutto non ha tenuto presente che se incompatibilità esistono tra lo svolgimento delle funzioni del Comandante della P.L. con quelle inerenti al rilascio delle "autorizzazioni", maggiore, a mio avviso, dovrebbero essere le incompatibilità esistenti tra lo svolgimento delle funzioni di responsabile dell'UTC (addetto alla vigilanza sulla attività edilizia) con quelle di responsabile dello SUAP, tra l'altro, anche coincidente con le funzioni di Presidente della Conferenza dei Servizi. In conclusione, credo, che questo orientamento, invece, abbia inflitto un GRANDE colpo, in termini di riconoscimento delle professionalità, della Polizia Municipale.
13/04/2015, Francesco Giovanni Russo
Sono un appartenente alla categoria della Polizia Municipale e non sono minimamente d'accordo con le affermazioni fatte dai colleghi Emilio Dell'aquila e Bossi Monica. Con queste affermazione infliggete un duro colpo al Comandante F. Managò. La Polizia Municipale, quale Polizia Amministrativa ha l'obbligo di accertare la regolarità di ogni atto che fa capo all'Ente Comune. Qualora vengano affidati altri settori ove le autorizzazioni non vengono rilasciate, ad es. anagrafe (funzione certificatrice), servizi sociali e istruzione viene violata la legge, basta rivolgersi all'A.G. e alla Prefettura per rimuovere ogni ostacolo. Al GRANDE colpo, in termini di riconoscimento delle professionalità, della Polizia Municipale, basta rispettare la legge e farsi rispettare senza cadere in errori. La Polizia Municipale per tutte le problematiche da affrontare ogni giorno ha tante possibilità per infliggere un GRANDE colpo in termini di professionalità, rispetto ad altri uffici, basta lavorare con grande dignità e non soccombere alle prepotenze dettate sempre dalla crescente burocrazia. Non siamo secondini a nessuno "fare rispettare la LEGGE QUADRO" specie quando si parla di approvazione del Regolamento Uffici e Servizi. Colgo l'occasione per mandare un saluto e un caloroso ringraziamento al Comandante e collega Francesco Managò di Palmi, per la tenacia e il coraggio di appellarsi per il rispetto delle peculiari mansioni di tutta la P.M.
02/12/2015, Mauro Salvatore
Ma sbaglio o è stato sostituito dall' Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015! (Sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo.)

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