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Statuto
"ATTO COSTITUTIVO CON ALLEGATO STATUTO" 4 aprile 1974

A.N.C.U.P.M.

Associazione Nazionale tra Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale Costituita il 4 aprile 1974

TITOLO I
Caratteristiche dell'Associazione - Denominazione - Durata -Finalità - Categorie dei Soci

Art. 1 - Costituzione - Sede - Durata eOrgani dell'Associazione
1. E' costituita in Italia, con sede nella città diresidenza del Segretario Generale, un'Associazione civile, denominataAssociazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di PoliziaMunicipale(A.N.C.U.P.M.).
2. L'Associazione è costituita a tempo illimitato, è apartitica e non ha scopi di lucro.
3. L'Associazione è organizzata inDelegazioni regionali, dotate di autonomia operativa e finanziaria per ilConseguimento degli scopi sociali, in armonia con gli altri organistatutari.
4. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

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Art. 2- Scopi sociali
1.'Associazione ha i seguenti scopi principali:
a)organizza incontri tra Comandanti ed Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipalecon eventuali pre-incontri a carattere regionale, onde studiare problemiorganizzativi e tecnico- professionali dei Corpi stessi;
b) cura icollegamenti con le autorità centrali regionali, provinciali e comunali, ondeesporre preventivamente e consapevolmente punti di vista, argomenti e richieste, relative ai problemi ed alle necessità tecniche, professionali e sociali deiCorpi di Polizia Municipale;
c) cura la istituzione ed il funzionamento diScuole di preparazione e di aggiornamento per gli addetti ai Corpi ;
d)tutela in ogni campo la dignità, il prestigio, il rispetto della funzione e gliinteressi morali, giuridici, economici e sindacali della categoria;
e)fornisce pareri, anche tramite esperti estranei all'Associazione, per questionidi interesse generale e di particolare importanza relativi a problemi dellacategoria;
f) assiste e tutela i propri soci per questioni inerenti le lorofunzioni, anche mediante eventuali costituzioni in giudizio;
g) contribuisce,con la preparazione professionale dei propri associati, al miglioramento deiservizi di Polizia Municipale degli Enti di appartenenza.
2. Per ilraggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove e favorisceiniziative varie e compie tutte le attività necessarie e comunque connesse oconseguenti agli scopi sociali.

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Art. 3 - Soci e categorie di Soci
1.Possono far parte dell'Associazione:
a) i Comandanti dei Corpi e servizi diPolizia Municipale, con qualsiasi qualifica funzionale d'inquadramento;
b) idirigenti, gli ufficiali e gli altri addetti al coordinamento e controllo deiCorpi e Servizi di Polizia Municipale, con qualifica funzionale d'inquadramentonon inferiore alla VII, ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ovvero allaqualifica a quest'ultima corrispondente, risultante dal vigente contrattocollettivo di lavoro;
c) i comandanti dei Corpi e i Responsabili del serviziodi Polizia Municipale assunti o con incarico a tempo determinato, limitatamenteal periodo in cui rivestono la carica;
d) il personale di cui ai punti a) eb), in quiescenza;
2. L'ammissione avviene con l'accettazione della domandada parte della Delegazione regionale competente e con il pagamento della quotaassociativa;
3. Le categorie dei Soci sono:
a) ordinari - coloro cherivestono una delle qualifiche di cui al c.1 del presente articolo;
b)onorari - amministratori statali, regionali, provinciali e comunali, o lorofunzionari amministrativi, che abbiano reso all'associazione particolari servizie ne sostengano l'opera, conferendole prestigio con la loro eminente personalità e collaborando nelle opere da essa svolte. la loro nomina viene deliberata dalconsiglio nazionale, i cui componenti potranno essere interpellati anche perlettera;
c) sostenitori - possono avere personalità fisica o giuridica, senzadiritto di voto.

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Art. 4 - Perdita della qualifica di Socio
1. La qualificadi Socio si perde:
a) per dimissioni. Queste debbono essere presentate, periscritto, alla Delegazione regionale di appartenenza e decorrono dal giornodella presentazione, fatta salva ed impregiudicata la quota sociale per l'annoin corso;
b) per decadenza:
b1) quando il Socio perda il diritto di cuiall'art.3,c.1, o non provveda al pagamento della quota sociale entro il terminestabilito. L'Associazione si riserva ogni azione legale per l'eventuale recuperodi spese
sostenute o di crediti;
b2) quando il Socio svolga attività dicontrapposizione all'A.N.C.U.P.M.;
c) per radiazione. Questa è pronunciata nei confronti dei Soci per gravi motivi o gravi violazioni alle norme dello Statuto ovvero danneggino materialmente o moralmente l'Associazione o fomentinodissidi o disordini nel suo seno. Il Socio radiato potrà essere riammessonell'Associazione, dopo tre anni, previo sua richiesta e successivo relativoaccoglimento da parte dell'organo competente;
d) per sospensione cautelare,disposta dal Consiglio Direttivo, su proposta della Delegazione.
2. Il socio decaduto può essere riammesso solo quando abbia adempiuto agli obblighicontratti verso l'Associazione, previo pagamento delle quote associativerelative agli anni precendenti non corrisposte.
3. La cessazionedell'appartenenza all'Associazione viene deliberata dal Comitato Direttivo perla decadenza e dal Consiglio Nazionale per la radiazione. In ambo i casi deveessere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e pubblicata sulBollettino sociale.

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Art. 5 - Doveri dei Soci
1. Ogni Socio s'impegna ed hail dovere di:
a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni delConsiglio Nazionale;
b) pagare, entro il 31 maggio di ogni anno, la quotasociale e rimborsare all'Associazione ogni somma dovuta;
c) risarcireall'Associazione eventuali danni arrecati a materiali e a quanto di pertinenzasociale;
d) non svolgere attività politica in seno all'Associazione;
e) non svolgere attività contraria ai fini dell'Associazione;
f) nel caso in cuiassuma la carica di Presidente o di componente del comitato direttivo, siimpegna a non presentare la propria candidatura in occasione di elezionipolitiche o amministrative per l'intera durata della carica. L'accettazione dicandidature elettorali determina comunque la decadenza dalle caricheassociative. L'assunzione di cariche dell'Associazione è incompatibile anche con l'assunzione di incarichi o cariche in partiti politici o sindacati. La qualità di Socio è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni riservate ocomportanti vincoli incompatibili con l'ordinamento democratico. E' considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dell'elenco dei soci o che non abbia una sede legale o che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento;
g) restituire la tessera sociale in caso di dimissioni, decadenza o radiazione.
2. Dal pagamento della quota sociale sono esentati i Soci di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 3, mentre i Soci di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 3 pagano il 50% della quota sociale.

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Art. 6 - Informazione ai Soci
1.All'atto dell'iscrizione ad ogni Socio è consegnata copia dello Statuto sociale e del Regolamento.
2. Il Socio sarà tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo, dell'attività dell'Associazione e del Bilancio, attraverso il Bollettino; potrà partecipare a tutte le attività collettive (compresa l'assemblea dei Soci), a seminari e giornate di studio, ecc; potrà far pervenire suggerimenti e proposte che interessino l'andamento del Sodalizio e presentare argomentazioni alle riunioni varie.
3. I Soci ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche sociali; questo potrà essere esercitato dall'anno successivo a quello di primaiscrizione. I Soci ordinari, nel 1^ anno d'iscrizione, hanno soltanto il dirittodi voto nelle assemblee.

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TITOLO II - Organi dell'Associazione

Art. 7 - Organi dell'Associazione
1. Sono organidell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il ConsiglioNazionale;
c) Il Comitato Direttivo;
d) Il Presidente;
e) LeDelegazioni regionali;
f) Il Collegio dei Probiviri;
g) Il Collegio deiRevisori dei conti.
2. E' organo dell'Associazione il Presidente onorario,se, su proposta del Presidente, viene eletto dall'Assemblea.

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Art. 8 -Assemblea dei Soci
1.L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione e viene convocata ogni 3 anni in seduta ordinaria per:
a) discutere ed approvare le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
b) approvare i bilanci;
c) ratificare le nomine dei componenti delle Delegazioni regionali;
d) approvare eventuali modifiche allo Statuto sociale;
e) stabilire l'importo della quota sociale per il triennio successivo;
f) eleggere il Presidente e gli altri componenti il Comitato Direttivo;
g) eleggere i componenti dei Collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri.
2. L'Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell'Associazione ove non sia stata espressamente convocata a tale scopo.
3. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio nazionale, può eleggere un Presidente onorario, che partecipa di diritto alle riunioni degli organi collegiali.
4. L'Assemblea dei Soci può essere convocata in seduta straordinaria dal Consiglio Nazionale e dai Collegi dei Revisori dei conti e dei Probiviri ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno per motivi di carattere statutario od altri, di eccezionale importanza. Deve essere, altresì, convocata su domanda inoltrata al Presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei soci con diritto di voto e la richiesta deve specificare i motivi per cui si richiedela convocazione.
5. Le convocazioni dell'Assemblea dei Soci vengono fatte, per iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata, a ciascun Socio, oppure,sempre nello stesso termine, tramite il Bollettino dell'Associazione ovvero del sito Internet, dal Comitato Direttivo a mezzo del Presidente.
6. Nelle assemblee ciascun Socio potrà, al massimo rappresentare altri tre Soci, previa delega, da esibirsi alla Segreteria della riunione, prima che l'Assemblea abbia inizio.
7. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci viene eletto dai presenti, all'inizio di essa, tra i Soci aventi diritto al voto.
8. Il bilancio annuale, negli anni in cui non si riunisce l'Assemblea dei Soci, può essere sottoposto all'approvazione da parte dei Soci attraverso la pubblicazione sul Bollettino sociale, ed eventuali osservazioni o richieste dichiarimenti potranno venire indirizzate al Presidente del Collegio dei Revisoridei conti.

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Art. 9 - Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale, presieduto dal Presidente Nazionale, è formato dai componenti del Comitato Direttivo e dai Presidenti delle Delegazioni regionali.
2. Il Consiglio Nazionale è organo consultivo del Comitato Direttivo; esso può esprimere proposte, anche di propria iniziativa, su ogni aspetto delle vita e dell'attività associativa, delibera i provvedimenti relativi alla radiazione dei Soci ed agli acquisti di beni mobili ed immobili, la cui spesa totale superi i cinquemila euro, nonchè alla loro vendita.
3. Il Consiglio Nazionale, suproposta del Comitato Direttivo, può nominare una o più commissioni di studio, preposte al conseguimento dei fini sociali.
4. Nomina i Soci Onorari dell'Associazione.
5. Viene convocato almeno una volta all'anno o a richiestadi 1/3 delle Delegazioni ed i suoi componenti possono essere interpellati per motivi di carattere urgente, anche a mezzo lettera a cura del Comitato Direttivo, e per argomenti di notevole rilevanza.
6. Qualora il Presidente della Delegazione non possa intervenire alla riunione del Consiglio, potrà delegare altro componente la Delegazione.
7. Il Consiglio Nazionale, nomina, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, nella prima seduta successiva all'assemblea che ha votato il Comitato Direttivo, i componenti del Collegio de iProbiviri, scegliendoli tra tutti i Soci e preferibilmente tra i componenti dei precedenti Consigli Nazionali.

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Art. 10 - Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto da:
A) Presidente;
B) VicePresidente;
C) Quattro Consiglieri Nazionali, di cui uno riservato al candidato alla carica di Presidente, che ha ricevuto il secondo maggior numero di voti;
D) Segretario Generale;
E) Segretario Amministrativo;
2. Il Comitato Direttivo provvede ad assegnare ad ognuno dei Consiglieri Nazionali lematerie di competenza, con riferimento, in particolare, agli scopi statutari dicui all'art. 2. E' investito, inoltre, di tutti i poteri per l'amministrazioneordinarie e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha la competenza per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, secondo gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Nazionale, salvo che non riguardino materia di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Nazionale. Decide in merito ai casi di cui al punto f dell'art. 2, segnalati dalle Delegazioni regionali. Il Comitato Direttivo delibera la decadenza dei Soci e ad esso è anche affidata la custodia e la gestione del patrimonio sociale.
3. Si riunisce per iniziativa del Presidente, o a richiesta degli altri componenti, ogni qualvolta necessario.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, per altra causa o per decesso del Presidente, si procede a nuove elezioni del Comitato Direttivo, entro centottanta giorni. Nel frattempo le funzioni sono svolte dal vice presidente e il Comitato Direttivo rimane in carica fini alle elezioni dei nuovi organi sociali.
5. Il Presidente rappresenta l'Associazione legalmente, e presiede il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo.
6. Sorveglia e regola tutto l'andamento dell'Associazione, assistito, per la parte di competenza rispettiva, dal vice Presidente, dai Consiglieri Nazionali e dal Segretario Generale.
7. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza. Cura il coordinamento ed i rapporti con le Delegazioni regionali.
8. I Consiglieri Nazionali curano, nell'ambito delle materie od incarichi a loro assegnati, l'assolvimento di tutte le attività sociali relative, interne ed esterne, riferendone al Presidente ed al Comitato Direttivo.
9. Il Segretario Generale sovraintende a tutti i servizi dell'Associazione. Prepara tutto il lavoro chedeve essere svolto dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo e dal Presidente. Predispone i lavori dell'Assemblea dei Soci.
10. Il Segretario Generale, per l'espletamento delle sue funzioni, può essere affiancato da un vice Segretario, scelto tra i Soci, nominato dal Consiglio Nazionale, suproposta del Comitato Direttivo.
11. Il Segretario amministrativo cura la diffusione di informazioni e di materiale tra i Soci, anche ai sensi del suddetto art. 6 ;
12. Come da direttive impartite dal presidente e dal Comitato Direttivo, provvede alla gestione finanziaria, incaricandosi della riscossione delle entrate e della liquidazione delle spese, nonchè della tenuta delle scritture sociali di cui all'art.14;

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Art. 11 - Delegazioni regionali
1. Le Delegazioni regionali hanno sede nella città di residenza del Presidente regionale e curano tutta l'attività dell'Associazione nel proprio ambito territoriale.
2. Sono organi della Delegazione regionale:
a) l'Assemblea dei Soci della Delegazione;
b) il Comitato di Delegazione;
c) il Presidente di Delegazione;
3. Il Comitato di Delegazione è composto:
a) dal Presidente della Delegazione;
b) da un vice Presidente;
c) da un Segretario;
d) da uno o più Consiglieri, secondo le esigenze organizzative delle delegazione stessa.
4. Le cariche di cui al presente articolo sono attribuite, per elezioni, dall'Assemblea dei Soci della Delegazione e non sono compatibili con quelle di cui agli artt. 9/comma 7, 10 e12.
5. Per il Presidente, si applicano le norme dell'art. 10,c. 4. Per le altre cariche provvede alla sostituzione l'Assemblea.
6. L'Assemblea dei Soci delle Delegazioni regionali deve essere convocata almeno una volta all'anno.
7. In caso di mancato adempimento di tale obbligo senza giustificato motivo ed in caso di ripetuta inosservanza dei compiti assegnatial le Delegazioni dal Comitato Direttivo, quest'ultimo propone al Consiglio Nazionale lo scioglimento degli organi sociali della Delegazione ed il commissariamento della stessa.

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Art. 12 - Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono membri effetti i tre candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti e supplenti i due successivi.
2. Il Presidente del Collegio viene eletto in seno al Collegio stesso.
3. In caso di cessazione dall'incarico di un Revisore effettivo, subentra il supplente con maggior numero di voti e se, con il supplente, non viene completato il Collegio, subentra il primo dei non eletti e, successivamente, gli altri candidati.
4. Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e relativi regolamenti ed accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio o del conto delle attività e delle passività, la risultanza dei libri e delle scritture contabili, nonchè l'osservanza delle norme relative ai criteri di valutazione del patrimonio sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 2425 del Codice Civile. Accerta, almeno una volta l'anno, in concomitanza con riunione del Consiglio Nazionale, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori etitoli di proprietà dell'Associazione o ricevuti in pegno o cauzione o deposito della Segreteria amministrativa.

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Art. 12 bis - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri edura in carica due anni. Essi, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente.
2. Spetta al Consiglio dei Probiviri:
a) Provvedere in materia disciplinare;
b) Sindacare sulla regolarità delle operazioni elettorali nell'Associazione, con obbligo diriferire al Comitato Direttivo per i relativi provvedimenti.
3. E' convocato dal suo Presidente quando sia necessario e deve essere convocato in caso di richiesta di almeno due dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei voti. Esercita l'azione disciplinare, ha poteri istruttori e presenta le sue conclusioni al Consiglio Nazionale, dopo aver sentito il socio sottoposto al procedimento. Il parere del Consiglio dei probiviri è vincolante solo nel senso favorevole al socio sottoposto al procedimento.
4.Il Consiglio Nazionale delibera le sanzioni, con la maggioranza dei 2/3.

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Art. 12 ter -Sanzioni disciplinari
1. I Soci possono essere sottoposti a sanzion idisciplinari quando le loro azioni siano contrarie ai fini generali che l'Associazione si propone di raggiungere e quando dalla loro opera possa derivare discredito alla Polizia Municipale.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) La censura, o biasimo formale, e viene adottata e comunicata al Socio dal Presidente dell'Associazione;
b) La sospensione dei diritti sociali, che non può avere durata superiore ad un anno;
c) La radiazione, limitata ai casi di eccezionale gravità. Questa deve essere obbligatoriamente disposta nel caso in cui il Socio sia stato destituito dalla Polizia Municipale.

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Art. 13 - Durata delle cariche sociali
1.Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, vengono rinnovate con le modalità fissate dagli art 8-10-11-12 del presente Statuto ed a esse possono candidarsi anche i Soci per i quali sia in scadenza il precedente mandato. Qualora durante il mandato un componente del Comitato Direttivo cessi dall'incarico per decesso, dimissioni o per altra causa, vengono eletti alla stessa carica, dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, il vice Presidente e il Segretario generale nell'ambito del Direttivo, i Consiglieri e il Segretario amministrativo nell'ambito del Consiglio Nazionale.
2. Possono accedere alle cariche sociali ed hanno diritto al voto i soli Soci ordinari.
3. Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito.
4. Il Socio, che ricopre una qualsiasi carica od incarico, avrà diritto soltanto al rimborso delle spese incontrate nell'espletamento delle funzioni preventivamente autorizzate dagli organi competenti.

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TITOLO III - Amministrazione e finanze

Art. 14 - Segretario Amministrativo
1.Il Segretario Amministrativo tiene i seguenti libri sociali, numerati successivamente per ogni pagina firmata dal Presidente:
a) libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione;
b) libro degli inventari;
c) libro dei Soci;
d) libro delle adunanze.

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Art. 15 - Entrate dell'Associazione
1. Costituiscono entrate dell'Associazione:
a) le quote associative;
b) i contributi e le elargizioni da parte di enti, privati e Soci o ricavati da attività consentite a termine di legge.
2. L'ammontare della quota associativa è stabilita in sede di Assemblea dei Soci, per il triennio successivo;
3. La quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci viene riscossa dalla Delegazione regionale. Il 70% di detta quota viene inviata all'organo centrale. Ciascuna Delegazione regionale può stabilire una quota associativa aggiuntiva, che rimane nella disponibilità della Delegazione. Le Delegazioni gestiscono altresì le entrate di cui al punto b) del comma 1, quando sono ad esse devolute.

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Art. 16 - Bilancio dell'Associazione
1. Il bilancio dell'Associazione deve essere redatto con le osservanze degli art.2423 e seguenti del Codice Civile.
2. Il bilancio dell'Associazione sarà distinto in:
a) situazione patrimoniale;
b) rendiconto di gestione.
3. Esso sarà presentato all'approvazione dei Soci accompagnato dalla relazione del presidente e da quella del Collegio dei Revisori dei conti. Le relazioni devono essere redatte per iscritto.
4. Non avendo l'Associazione fini di lucro, nei bilanci non potranno esservi utili da ripartire, ma soltanto eventuali eccedenze di entrate e di uscite di gestione, a riportarsi nell'esercizio dell'anno successivo.

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Art. 17 - Acquisto beni
1. Per tutti gli acquisti di beni immobili o mobili che superino la spes aglobale di 5.000,00 (cinquemila) Euro, la decisione spetta al Consiglio Nazionale; parimenti per eventuali vendite.
2. La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli inventari dell'Associazione. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali.

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TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

Art. 18 - Rinvio a norme del Codice Civile
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osserveranno le norme vigenti del Codice Civile, ovvero quelle delle disposizioni di legge in materia, comunque applicabili.
2. Emendamenti potranno esservi apportati, dall'Assemblea dei Soci, con almeno i 2/3 dei voti favorevoli e potranno essere proposti in seno alla stessa dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Direttivo o da un gruppo di almeno cinquanta Soci.
3. Le proposte dovranno pervenire al Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

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Approvato dall'Assemblea costituente l'Associazione, riunitasi in Viareggio, il 4.3.1974 ed aggiornato con le modifiche apportate dall'Assemblea dei Soci il 28.4.1979, il 24.4.1982, il 13.4.1985, il 20.4.1988, il 15.5.1991, il 5.5.1994, il 18.5.1995 e ultimamente, sempre in Viareggio, l'8 maggio 2003.

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