Regolamento
A.N.C.U.P.M.
Associazione Nazionale Comandanti ed Ufficiali
dei Corpi di Polizia Municipale
Regolamento per l'attuazione dello Statuto sociale
(elaborato dal Comitato direttivo e approvato dal Consiglio nazionale il 13 maggio 1992)
art. 1 - (rif. Art. 3 dello Statuto)
la accettazione di Soci ordinari da parte del Comitato direttivo avviene con la presentazione della domanda salvo diniego ad esprimersi in occasione della prima riunione del Comitato successiva alla data di arrivo della domanda stessa al Segretario generale.
Questi ne d, poi, comunicazione alla Delegazione di appartenenza.
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Art. 2 - (rif. Art. 4 dello Statuto)
Le dimissioni dei soci devono essere comunicate per iscritto dalle Delegazioni al Segretario generale ed al Segretario amministrativo.
In caso di mancato pagamento della quota sociale, il Segretario generale provvede, entro il 1° semestre dell'anno successivo, a sollecitare ufficialmente il socio moroso, avvertendolo delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento della quota sociale.
Se, nonostante tale invito, il socio non corrisponde quanto dovuto, il Comitato direttivo delibera la decadenza dello stesso in occasione della prima riunione successiva all'inoltro del sollecito.
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Art. 3 - (rif. Art. 6 dello Statuto)
Le candidature per le cariche sociali nazionali, anche se presentate a titolo personale, devono portare il visto per presa conoscenza, del Presidente della Delegazione di appartenenza del socio e devono pervenire al Segretario generale della Associazione almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.
Deve essere, comunque, data dimostrazione della avvenuta spedizione, a mezzo lettera raccomandata, 25 giorni prima della data della Assemblea stessa.
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Art. 4 - (rif. Art. 8 dello Statuto)
La convocazione delle Assemblee viene fatta attraverso il Bollettino sociale nel numero di quattro mesi precedenti la data dell'Assemblea e con lettera indirizzata, entro lo stesso termine, alle Delegazioni regionali per opportuna conoscenza ai soci.
In caso di urgenza per la convocazione della Assemblea si provvede con lettera inviata direttamente ai singoli soci e con comunicazione alle Delegazioni regionali.
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Art. 5 - (rif. Art. 9 dello Statuto)
Le spese per la partecipazione dei Presidenti delle Delegazioni regionali o di loro delegati alle riunioni del Consiglio nazionale, vengono sostenute dalla Segretaria amministrativa.
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Art. 6 - (rif. Art. 10 dello Statuto)
Ferme restando le competenze assegnate ai componenti il Comitato direttivo, sulla base di quanto stabilito dallo Statuto social, possono essere loro assegnati, dallo stesso Comitato, particolari compiti o incarichi per lo svolgimento di attività sociali all'interno ed all'esterno della Associazione.
Il Vice Segretario nazionale partecipa alle riunioni degli organi collegiali della Associazione ed è incaricato della stesura dei verbali.
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Art. 7 - (rif. Art. 10 dello Statuto)
I convegni, i seminari, le giornate di studio e le manifestazioni in genere, organizzate direttamente dall'Associazione o comunque con il patrocinio della stessa, devono essere autorizzate dalla Delegazione regionale competente se la manifestazione ha una rilevanza locale o, al massimo, tale da coinvolgere il territorio regionale, dal Comitato direttivo se la manifestazione stessa ha rilevanza interregionale o nazionale.
La Delegazione regionale, non appena a conoscenza dell'iniziativa, è tenuta ad informare il Consigliere nazionale delegato a trattare la materia, il quale ha il compito di coordinare tali iniziative in modo da evitare concomitanze di date o argomenti con riferimento alle manifestazioni che coinvolgono l'Associazione e, nel limite del possibile, a quelle che sono promesse da altre associazioni professionali.
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Art.9 - (rif. Artt. 11 e 13 dello Statuto)
Nel caso in cui l'assemblea dei soci della Delegazione regionale non venga convocata almeno una volta l'anno, senza giustificato motivo, gli organi sociali vengono sciolti e la Delegazione stessa viene commissariata con decisione del comitato direttivo.
Analogo provvedimento è adottato nel caso in ci, alla scadenza delle cariche sociali (art. 13 Statuto), queste non vengono rinnovate entro il semestre successivo alla scadenza stessa.
Il commissario ha il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali entro quattro mesi dalla sua nomina.
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Art. 10 - (rif. Art. 11 dello Statuto)
Le spese delle Delegazioni regionali saranno rimborsate dalla Segreteria amministrativa nazionale nel limite massimo del 20% delle quote d'iscrizione dei rispettivi soci, su presentazione dei giustificativi. Spese eccedenti tale limite potranno essere rimborsate per iniziative particolari, preventivamente concordate con il Comitato direttivo.
La Segreteria amministrativa nazionale, a richiesta, potrà anticipare la quota di spettanza della Delegazione regionale. In tal caso la Delegazione regionale interessata dovrà rimettere alla Segreteria amministrativa nazionale, entro il 31 dicembre, ai fini della contabilità sociale, il rendiconto delle spese sostenute, allegando i relativi giustificativi.
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Art. 11 - (rif. Art. 12 dello Statuto)
Il Collegio dei Revisori dei conti, salvo il caso di convocazione concomitante con il Consiglio nazionale, viene convocato dal suo Presidente previa intesa con il Segretario amministrativo nazionale.
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Art. 12 - (rif. Art. 13 dello Statuto)
Gli incarichi id rappresentare l'Associazione in riunioni, congressi, convegni, giornate di studio, e simili, quando non sia necessaria o opportuna la presenza collegiale del Comitato direttivo, vengono assegnati dal Presidente nazionale possibilmente tenendo presenti le competenze in seno al Comitato direttivo.
I viaggi per la partecipazione a tali convegni verranno effettuati in aereo, in ferrovia o con mezzi propri, previ accordi preventivi, e verranno rimborsati dietro presentazione dei biglietti di viaggio, per quelli effettuati in aereo o ferrovia e forfetariamente con L.250 per ogni chilometro percorso dalla città di residenza a quella dove si svolge al riunione e viceversa oltre ad eventuali pedaggi autostradali, previa presentazione di ricevuta del pagamento, per quelli effettuati con mezzi propri.
Le spese per il soggiorno vengono rimborsate dietro presentazione di documentazione con relativi giustificativi in originale, la stessa norme vale per viaggio effettuati dai componenti il collegio dei Revisori dei conti e da chiunque altro ne effettui per conto della Associazione (art. 2 dello Statuto).
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